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APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

In considerazione del periodo di massimo rischio di innesco incendi, si informa che è ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 21/2022, dal 15 giugno e fino al 30 settembre c.a , VIGE IL DIVIETO ASSOLUTO:
di accendere fuochi di ogni genere, nonché di bruciare stoppie e altri residui vegetali derivanti da attività agricola e non;
di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
di aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie, fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
di mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
E ALTRESì FATTO OBBIGO a tutti i possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti di tenere gli stessi costantemente liberi da erbe infestanti o da altro materiale che possa favorire l’innesco di incendi Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, l’immediata realizzazione perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.